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SAFE DAY – Giornata della sicurezza

Si celebra il 28 aprile il SAFE DAY – la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro

La Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, celebrata ogni anno il 28 aprile, è stata istituita dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nel 2003 per  promuovere e sensibilizzare cittadini e istituzioni alle questioni della salute e sicurezza sul lavoro e diffondere la cultura della sicurezza e del lavoro dignitoso, richiamando l’attenzione sull’importanza della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. (altro…)

formazione PES PAV

Il Testo unico sformazione PES PAVulla Sicurezza (Dlgs n. 81 del 2008) al capo III obbliga il datore di lavoro a riconoscere le competenze delle persone che svolgono lavori sugli impianti elettrici della propria azienda.
In particolare recita l’articolo 82 comma 1: E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui [….] i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:[…] 1) l’esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
Le competenze che forniscono le idoneità che la legge cita (PEI Persona idonea) e che le norme richiedono (PES Persona Esperta; PAV Persona Avvertita) sono contenute in una serie di normative le cui principali sono la CEI 11-27 IV edizione e la CEI EN 50110-1 entrate in vigore nella edizione a partire dal 1 febbraio 2014.
In sintesi nessun lavoro elettrico deve essere eseguito da persone prive di adeguata formazione professionale [PES-PAV] ed idoneità [PEI] (art. 82 del Dlgs 81/2008 comma 1 per bassa tensione).
Poiché la nuova norma CEI 11-27/2014 deve essere applicata a tutti i lavori in cui sia presente rischio elettrico, indipendentemente dalla natura del lavoro stesso, la formazione viene richiesta a tutti coloro che svolgono un lavoro con presenza di rischio elettrico

La norma CEI 11-27 2014 stabilisce i criteri minimi di formazione per le persone (manutentori, collaudatori, impiantisti ecc… ) che devono operare su impianti elettrici sotto tensione limitatamente ai sistemi di categoria 0 (50V≤Uac e 120V≤Udc) e I (50V<Uac≤1000V e 120V<Udc≤1500V). Sulla base dei criteri di questa norma tecnica, il corso PES-PAV (persona esperta e persona avvertita) fornisce ai partecipanti le competenze necessarie a operare in sicurezza nelle situazioni in cui il lavoro comporta esposizione a tensioni nominali fino a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua.

Il corso affronta novità e adempimenti previsti delle norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 per quanto attiene i requisiti formativi fondamentali per la nomina da parte del datore di lavoro delle figure PES e PAV, in coerenza con quanto previsto anche dal Decreto Legislativo 81/08. Il corso di formazione (16 ore) è programmato nei giorni 24 e 25 marzo 2015: scarica qui il modulo per iscriverti! pes_pav 03_15

 

circolare 11002 chiarimenti sulle regole tecniche antincendio per i campeggi

La direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del dipartimento dei vigili del fuoco ha emanato la circolare 11002 con chiarimenti ed indirizzi applicativi inerenti il Decreto 28.02.2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici ecc..) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”

Il DM 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Interno ha introdotto per campeggi e villaggi turistici arriva una nuova normativa antincendio (pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014.)

Considerata la soglia fissata per la capienza, la normativa va a riguardare la stragrande maggioranza delle strutture di questa tipologia esistenti.

Il testo del decreto ruota su un corposo allegato tecnico (visibile qui), non senza però fornire, preliminarmente, altre informazioni.

Gli obiettivi del provvedimento si riferiscono alla prevenzione degli incendi delle strutture e si realizzano attraverso l’applicazione della norma tecnica presente come allegato nel Decreto

al fine di garantire la stabilità delle strutture portanti ed assicurare il soccorso agli occupanti; limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva, la salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio.

L’art. 4 del decreto precisa che l’applicazione delle regole tecniche si diversifica a seconda che si tratti di strutture di nuova realizzazione o di strutture esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto* e per le quali si rendano necessari interventi che comportano la loro completa ristrutturazione.

Per queste ultime, se gli interventi comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita, o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni titolo I – capo I ** si applicano solo agli impianti ed alle parti in ampliamento dell’attività oggetto di intervento di modifica. Qualora, invece, “l’aumento di superficie da destinare ad attività ricettiva è superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l’intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività”.

In più, il  decreto fornisce inoltre alcune indicazioni in merito a  prodotti e materiali utilizzabili  […] Prodotti e materiali devono essere “regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi”, con annesse precisazioni circa il mutuo riconoscimento in relazione a prodotti e materiali di fabbricazione estera.

L’allegato affronta anche gli aspetti di  carattere “strutturale”: distanze di sicurezza, impianti elettrici, dotazioni antincendio e altro.

Si passa poi alla fondamentale “organizzazione e gestione della sicurezza antincendio”: chiamata servizi di soccorso, addestramento del personale e disposizioni affini.

Il contenuto del Titolo II, denominato “Metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale ai fini antincendio delle strutture turistico-ricettive” introduce un criterio  alquanto complesso che, assegnando un punteggio o un parametro a una lunga serie di caratteristiche del campeggio o villaggio turistico, giunge a individuare la categoria antincendio della singola struttura. Essa si denota con una lettera dalla A alla E, che rappresenta la categoria vera a propria, integrata da una cifra da 1 a 4, che rappresenta il c.d. “livello di vulnerabilità funzionale”.

I documenti necessari per pervenire a ciò devono essere raccolti nell’apposito “Atlante di categorizzazione antincendio”, il quale deve essere tenuto costantemente aggiornato, e dal quale si possono trarre le disposizioni concretamente applicabili alla struttura stessa, esplicitate nella parte B del medesimo Titolo II dell’Allegato.

Per consultare tutto il decreto, clicca qui.

Con l’occasione segnaliamo anche  le modifiche introdotte dal DM 3 marzo 2014  in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini

Registro controlli antincendio UNI 9994-1

In merito all’obbligo del registro controlli antincendio riportiamo una nota di chiarimento

Con la nuova norma di manutenzione UNI 9994-1 IL REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO È OBBLIGATORIO NON PIÙ SOLO NELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO, MA AD OGNI ATTIVITÀ DOVE SIANO PRESENTI ESTINTORI.

CONTENUTI: Il Registro Antincendio deve riportare le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio, nonché l’attività d’informazione e formazione antincendio dei lavoratori.

DOVE SI CONSERVA :Il registro deve essere sempre presente presso l’attività, tenuto a disposizione delle autorità competente e del manutentore.

COME SI COMPILA: L’accertamento di avvenuta manutenzione e dello stato delle apparecchiature deve essere formalizzato nell’apposito registro allegando copia del documento di manutenzione rilasciato dal manutentore in cui si evidenzia il lavoro svolto

A questo link potete trovare il testo della norma

http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=5574

e nel dettaglio consultare l’art. 6 “Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività'” del D.P.R. 151/11, al comma 1 recita che “Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione ….”.

Poi al comma 2: “I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività’.

Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.” L’obbligo di tenuta del registro dei controlli antincendio è sancito dal comma 2, dove si fa riferimento alle attività di cui al comma 1, ossia quelle non soggette al DLgs 81/08 (luoghi non di lavoro e pochi altri casi).

Vedi anche l’opuscolo distribuito dal Ministero dell’interno, dopo l’entrata in vigore del DPR 151/11. In tale opuscolo viene riportato quanto segue:

2. Abolizione della duplicazione del Registro dei controlli. È stato eliminato il Registro dei controlli, manutenzione, informazione e formazione del personale, che duplica adempimenti già previsti dalla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Formazione: accordo stato regioni

Nuova sessione di formazione generale e specifica per neo assunti in attività a rischio basso, dopo un accordo fra Stato e regioni.

DLgs 81/08 accordo stato regioni

h 9-13 modulo generale valido per tutti i codici ATECO
durata 4 ore

h 14-18 modulo di formazione specifica per attività classificate a rischio basso

Dal 26 gennaio 2012 è entrata in vigore la formazione obbligatoria per tutti i lavoratori relativa alla sicurezza sul lavoro!
Tutti i lavoratori devono frequentare un corso di FORMAZIONE GENERALE della durata minima di 4 ore; questo corso vale come credito formativo permanente (non è soggetto ad aggiornamento). I neoassunti che non sono provvisti di tale formazione, devono essere formati entro 60 giorni dall’azienda che li assume. Se non in possesso di attestato valido e riconosciuto

Ultimi posti per la sessione del 15 Luglio

H. 9.00 modulo generale

H 14.00 modulo specifico

coffee break incluso! Vi aspettiamo :-)

per info e iscrizioni mail a – segreteria2@sapeonline.it

Formazione generale sicurezza per nuovi assunti – 30 maggio

Corso Formazione per nuovi assunti

modulo generale – DLgs 81/08 accordo stato regioni
valido per tutti i codici ATECO
durata 4 ore

Dal 26 gennaio 2012 è entrata in vigore la formazione obbligatoria per tutti i lavoratori relativa alla sicurezza sul lavoro!
Tutti i lavoratori devono frequentare un corso di FORMAZIONE GENERALE della durata minima di 4 ore; questo corso vale come credito formativo permanente (non è soggetto ad aggiornamento). I neoassunti che non sono provvisti di tale formazione, devono essere formati entro 60 giorni dall’azienda che li assume. Se non in possesso di attestato valido e riconosciuto

Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Decreto Legislativo n. 81

Ultimi posti per la sessione di del 30 maggio
H 14.00 puntuali presso la nostra sede!

Vi aspettiamo 🙂

per info e iscrizioni mail a – segreteria2@sapeonline.it

decreto capannoni DM 18_04_2014

#decretointerministeriale18_aprile_2014

il #Decretocapannoni previsto dall’art 67 #DLgs81 #testounicoinmateriadisicurezza in vigore dal 24 maggio definisce le informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza in caso di costruzione, realizzazione, modifica, ampliamento, ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali

La comunicazione – già prevista dal 24 maggio deve essere utilizzato unicamente il modello unico nazionale.

A prescindere dall’entità della semplificazione
si consiglia di non considerare la pratica meramente legata agli aspetti progettuali-edilizi; è opportuno quindi sottoporre il modello al proprio consulente prima dell’invio.

Sanzioni per inadempienze

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.15/E del 27 gennaio 2014, ha istituito un nuovo codice tributo, denominato “GAET” rubricato “Maggiorazioni delle ammende previste per contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro disposte dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76” finalizzato al versamento delle maggiorazioni delle ammende per le contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n.81/08, così come stabilito dall’art.9, co.2, del D.L. n.76/13, poi convertito, con modificazioni, dalla L. n.99/2013.

Emissioni in atmosfera rinnovo autorizzazione

EMISSIONI IN ATMOSFERA: si avvicina la scadenza del 31/12/2013!
Rinnovo obbligatorio per la prosecuzione dell’attività per tutti gli impianti installati dopo il 1988 e autorizzati per le emissioni in atmosfera prima del 1 gennaio 2000.
La mancata presentazione entro il 31 dicembre 2013 comporta
la decadenza dell’autorizzazione precedente con il rischio
di incorrere in pesanti sanzioni anche di carattere penale.

Il quadro legislativo di riferimento è stato tuttavia modificato dal DPR 59/2013… una verifica è d’obbligo perchè potrebbe essere necessaria l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Proroga valori limite CEM

Proroga per l’entrata in vigore dei valori limite di esposizione a campi elettromagnetici
La nuova direttiva di riferimento sostituisce la precedente fissando al 1° luglio 2016 il termine entro cui gli Stati membri devono adeguarsi.

Le disposizioni del DLgs 81/2008 sulla tutela dei lavoratori dai campi elettromagnetici devono quindi intendersi riferite alla nuova direttiva sia per il termine di recepimento sia per quello di entrata in vigore.