030.3730916
Via Vallecamonica 17/A 25132 - Brescia
contact@sapeonline.it

ATS Brescia – nuova organizzazione

ATS Brescia – al via il nuovo ente

L’ASL di Brescia comunica che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 23/2015 “Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo: Modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33”, con decorrenza 1° gennaio 2016, la ragione sociale dell’ ASL di Brescia è variata come segue: (altro…)

112 nuovo numero di emergenza

Il Numero unico per l’emergenza 112  dal 19 maggio

Anche a Brescia, cambia il numero unico per le emergenze: il 112 sarà attivo dal 19 maggio che sostituirà 113 – 115 e 118

Saranno gli operatori una volta raccolti i dati essenziali  ad inoltrare la telefonata alle centrali operative «di secondo livello»: quelle di Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri e Soccorso sanitario. (altro…)

manuale di prevenzione cadute dall’alto

Pubblicato un nuovo manuale operativo per la prevenzione delle cadute dall’alto

è possibile consultare  il manuale direttamente on line

Le cadute dall’alto interessano un numero importante di lavoratori; gli incidenti e gli infortuni connessi ai lavori in quota sono spesso sottovalutati

La caduta dall’alto può essere causa di infortuni gravi e spesso provoca la morte: è sufficiente un attimo di distrazione una perdita di equilibrio, un piccolo malessere, un piede che scivola e le conseguenze sono immaginabili.

Spesso le attività più semplici sono causa di gravi infortuni per la sottovalutazione del rischio. Pigrizia, disattenzione o ignoranza, associate ad attrezzature ed apprestamenti inidonei possono portare a situazioni di grave pericolo.

Le precauzioni vengono considerate fastidiose  e onerose in termini di perdita di tempo, altro aspetto carente riguarda la formazione el’addestramento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

Oltre a promuovere la cultura della manutenzione, il testo si sofferma anche sulla fase della progettazione, durante la quale vengono spesso sottovalutate le possibili implicazioni di salute e sicurezza nelle fasi successive. Non ultimi, alcuni casi di studio realizzati su diversi edifici dell’Inail e delle tabelle comparative per la valutazione del rischio.

Ampio spazio è dedicato ai sistemi di ancoraggio utilizzati nelle opere di costruzione, che vengono presentati e descritti attraverso schede illustrative.

 

Prestazioni energetiche edifici, le nuove norme UNI/TS 11300-1 e 2

La norma UNI/TS 11300-1:2014  riguarda la “Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale” fornisce  dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale

La specifica tecnica definisce le modalità per l’applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790:2008 con riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per umidificazione e deumidificazione.

La UNI/TS 11300-2:2014 “Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione in edifici non residenziali” costituisce invece l’aggiornamento della UNI/TS 11300-2:2008.

ANIT, l’Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico, spiega in un comunicato che la revisione della norma UNI/TS 11300-1 comporta numerose modifiche al metodo di calcolo della precedente versione, rispetto a tutti i contributi che determinano il fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva e invernale.

Le conseguenze delle modifiche riguardano i calcoli per il rispetto dei Dlgs 192/2005 e 311/2006 e del DPR 59/2009 e per la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione ed esistenti per tutte le Regioni che richiamano le norme UNI/TS 11300 per tali calcoli.

richiedi la nostra consulenza sulle “prestazioni energetiche edifici

circolare 11002 chiarimenti sulle regole tecniche antincendio per i campeggi

La direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del dipartimento dei vigili del fuoco ha emanato la circolare 11002 con chiarimenti ed indirizzi applicativi inerenti il Decreto 28.02.2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici ecc..) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”

Il DM 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Interno ha introdotto per campeggi e villaggi turistici arriva una nuova normativa antincendio (pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014.)

Considerata la soglia fissata per la capienza, la normativa va a riguardare la stragrande maggioranza delle strutture di questa tipologia esistenti.

Il testo del decreto ruota su un corposo allegato tecnico (visibile qui), non senza però fornire, preliminarmente, altre informazioni.

Gli obiettivi del provvedimento si riferiscono alla prevenzione degli incendi delle strutture e si realizzano attraverso l’applicazione della norma tecnica presente come allegato nel Decreto

al fine di garantire la stabilità delle strutture portanti ed assicurare il soccorso agli occupanti; limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva, la salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio.

L’art. 4 del decreto precisa che l’applicazione delle regole tecniche si diversifica a seconda che si tratti di strutture di nuova realizzazione o di strutture esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto* e per le quali si rendano necessari interventi che comportano la loro completa ristrutturazione.

Per queste ultime, se gli interventi comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita, o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni titolo I – capo I ** si applicano solo agli impianti ed alle parti in ampliamento dell’attività oggetto di intervento di modifica. Qualora, invece, “l’aumento di superficie da destinare ad attività ricettiva è superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l’intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività”.

In più, il  decreto fornisce inoltre alcune indicazioni in merito a  prodotti e materiali utilizzabili  […] Prodotti e materiali devono essere “regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi”, con annesse precisazioni circa il mutuo riconoscimento in relazione a prodotti e materiali di fabbricazione estera.

L’allegato affronta anche gli aspetti di  carattere “strutturale”: distanze di sicurezza, impianti elettrici, dotazioni antincendio e altro.

Si passa poi alla fondamentale “organizzazione e gestione della sicurezza antincendio”: chiamata servizi di soccorso, addestramento del personale e disposizioni affini.

Il contenuto del Titolo II, denominato “Metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale ai fini antincendio delle strutture turistico-ricettive” introduce un criterio  alquanto complesso che, assegnando un punteggio o un parametro a una lunga serie di caratteristiche del campeggio o villaggio turistico, giunge a individuare la categoria antincendio della singola struttura. Essa si denota con una lettera dalla A alla E, che rappresenta la categoria vera a propria, integrata da una cifra da 1 a 4, che rappresenta il c.d. “livello di vulnerabilità funzionale”.

I documenti necessari per pervenire a ciò devono essere raccolti nell’apposito “Atlante di categorizzazione antincendio”, il quale deve essere tenuto costantemente aggiornato, e dal quale si possono trarre le disposizioni concretamente applicabili alla struttura stessa, esplicitate nella parte B del medesimo Titolo II dell’Allegato.

Per consultare tutto il decreto, clicca qui.

Con l’occasione segnaliamo anche  le modifiche introdotte dal DM 3 marzo 2014  in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini

Emissioni in atmosfera: obblighi e responsabilità

Emissioni in atmosfera, obblighi e responsabilità definiti in modo chiaro e preciso

Si delineano in modo sempre più chiaro e preciso obblighi sanzioni e responsabilità in relazione agli adempimenti previsti a carico delle imprese che hanno emissioni in atmosfera.

La Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 24334 del 10 giugno 2014  la condanna del titolare di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, che ha omesso di tenere il registro obbligatorio di annotazione dei consumi di prodotto verniciato, previsto dall’autorizzazione.

Il reato si verifica  anche per la violazione di prescrizioni dell’Autorità competente e non solo nel caso di superamento dei limiti tabellari delle emissioni in atmosfera.

Ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs.152/2006, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta un’autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/2006 alla Provincia territorialmente competente

Ogni impresa ha l’obbligo di
–  presentare domanda di autorizzazione per nuovi impianti e per modifiche di impianti esistenti ai sensi dell’art. 269 e dell’art. 275 con procedura ordinaria
–  comunicare le modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 269 comma 8
–  comunicare i cambiamenti di ragione sociale

Ricordiamo che è stato introdotto l’obbligo di rinnovo periodico (15 anni) dell’autorizzazione secondo il seguente calendario:

dal 28/04/2006 al 31/12/2010: impianti anteriori al 1988
dal 01/01/2011 al 31/12/2014: impianti anteriori al 2006 ed autorizzati prima del 01/01/2000
dal 01/01/2015 al 31/12/2018: impianti anteriori al 2006 ed autorizzati in data successiva al 31/12/1999

Gli impianti che ricadevano:
– nell’allegato 1 del DPR 25/07/91 e che per effetto dell’entrata in vigore della parte V del D.Lgs. 152/2006 sono tenuti ad ottenere una specifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
– nell’allegato 2 del DPR 25/07/91 (ridotto inquinamento atmosferico e inquinamento atmosferico poco significativo), sia quelli già autorizzati sia quelli che hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 12 e non hanno mai ottenuto un’esplicita autorizzazione.

Il testo del decreto 152/06 è disponibile nel seguente link: http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl.htm

semplificazioni SISTRI

Con il decreto 126/2014 arrivano finalmente le semplificazioni SISTRI, pertanto si conferma che Sistri resta obbligatorio per:
produttori iniziali di rifiuti pericolosi aventi più di 10 dipendenti
– recuperatori, smaltitori, trasportatori, intermediari di rifiuti pericolosi
– produttori di rifiuti pericolosi derivanti da operazioni di recupero/smaltimento,
– gli operatori intermodali (trasporti di rifiuti pericolosi con nave, ferrovia)

Il contributo sistri sarà da pagare entro il 30 giugno
Non sono previste sanzioni fino al 31/12/2014
In ogni caso, per qualsiasi tipo di rifiuto, andranno sempre utilizzati registri e formulari cartacei.

MUD: scadenza al 30 aprile

Sono soggetti alla comunicazione in scadenza al 30 aprile 2014 :
* imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero, smaltimento, trasporto a titolo professionale, commercio e intermediazione senza detenzione di rifiuti pericolosi e non;
* imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
* imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e dei fanghi prodotti dal trattamento/depurazione delle acque o dall’abbattimento dei fumi;
* autodemolitori;
* imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
* produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
* Comuni per gestione di rifiuti urbani ed assimilati

Verifica la tua situazione: contattaci subito! info@sapeonline.it

Emissioni in atmosfera rinnovo autorizzazione

EMISSIONI IN ATMOSFERA: si avvicina la scadenza del 31/12/2013!
Rinnovo obbligatorio per la prosecuzione dell’attività per tutti gli impianti installati dopo il 1988 e autorizzati per le emissioni in atmosfera prima del 1 gennaio 2000.
La mancata presentazione entro il 31 dicembre 2013 comporta
la decadenza dell’autorizzazione precedente con il rischio
di incorrere in pesanti sanzioni anche di carattere penale.

Il quadro legislativo di riferimento è stato tuttavia modificato dal DPR 59/2013… una verifica è d’obbligo perchè potrebbe essere necessaria l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).