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circolare 11002 chiarimenti sulle regole tecniche antincendio per i campeggi

Antincendio Camping Brescia SAPE Engineering

La direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del dipartimento dei vigili del fuoco ha emanato la circolare 11002 con chiarimenti ed indirizzi applicativi inerenti il Decreto 28.02.2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici ecc..) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”

Il DM 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Interno ha introdotto per campeggi e villaggi turistici arriva una nuova normativa antincendio (pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014.)

Considerata la soglia fissata per la capienza, la normativa va a riguardare la stragrande maggioranza delle strutture di questa tipologia esistenti.

Il testo del decreto ruota su un corposo allegato tecnico (visibile qui), non senza però fornire, preliminarmente, altre informazioni.

Gli obiettivi del provvedimento si riferiscono alla prevenzione degli incendi delle strutture e si realizzano attraverso l’applicazione della norma tecnica presente come allegato nel Decreto

al fine di garantire la stabilità delle strutture portanti ed assicurare il soccorso agli occupanti; limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva, la salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio.

L’art. 4 del decreto precisa che l’applicazione delle regole tecniche si diversifica a seconda che si tratti di strutture di nuova realizzazione o di strutture esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto* e per le quali si rendano necessari interventi che comportano la loro completa ristrutturazione.

Per queste ultime, se gli interventi comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita, o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni titolo I – capo I ** si applicano solo agli impianti ed alle parti in ampliamento dell’attività oggetto di intervento di modifica. Qualora, invece, “l’aumento di superficie da destinare ad attività ricettiva è superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l’intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività”.

In più, il  decreto fornisce inoltre alcune indicazioni in merito a  prodotti e materiali utilizzabili  […] Prodotti e materiali devono essere “regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi”, con annesse precisazioni circa il mutuo riconoscimento in relazione a prodotti e materiali di fabbricazione estera.

L’allegato affronta anche gli aspetti di  carattere “strutturale”: distanze di sicurezza, impianti elettrici, dotazioni antincendio e altro.

Si passa poi alla fondamentale “organizzazione e gestione della sicurezza antincendio”: chiamata servizi di soccorso, addestramento del personale e disposizioni affini.

Il contenuto del Titolo II, denominato “Metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale ai fini antincendio delle strutture turistico-ricettive” introduce un criterio  alquanto complesso che, assegnando un punteggio o un parametro a una lunga serie di caratteristiche del campeggio o villaggio turistico, giunge a individuare la categoria antincendio della singola struttura. Essa si denota con una lettera dalla A alla E, che rappresenta la categoria vera a propria, integrata da una cifra da 1 a 4, che rappresenta il c.d. “livello di vulnerabilità funzionale”.

I documenti necessari per pervenire a ciò devono essere raccolti nell’apposito “Atlante di categorizzazione antincendio”, il quale deve essere tenuto costantemente aggiornato, e dal quale si possono trarre le disposizioni concretamente applicabili alla struttura stessa, esplicitate nella parte B del medesimo Titolo II dell’Allegato.

Per consultare tutto il decreto, clicca qui.

Con l’occasione segnaliamo anche  le modifiche introdotte dal DM 3 marzo 2014  in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini

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