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Registro controlli antincendio UNI 9994-1

Registro controlli antincendio

In merito all’obbligo del registro controlli antincendio riportiamo una nota di chiarimento

Con la nuova norma di manutenzione UNI 9994-1 IL REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO È OBBLIGATORIO NON PIÙ SOLO NELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO, MA AD OGNI ATTIVITÀ DOVE SIANO PRESENTI ESTINTORI.

CONTENUTI: Il Registro Antincendio deve riportare le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio, nonché l’attività d’informazione e formazione antincendio dei lavoratori.

DOVE SI CONSERVA :Il registro deve essere sempre presente presso l’attività, tenuto a disposizione delle autorità competente e del manutentore.

COME SI COMPILA: L’accertamento di avvenuta manutenzione e dello stato delle apparecchiature deve essere formalizzato nell’apposito registro allegando copia del documento di manutenzione rilasciato dal manutentore in cui si evidenzia il lavoro svolto

A questo link potete trovare il testo della norma

http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=5574

e nel dettaglio consultare l’art. 6 “Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività'” del D.P.R. 151/11, al comma 1 recita che “Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione ….”.

Poi al comma 2: “I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività’.

Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.” L’obbligo di tenuta del registro dei controlli antincendio è sancito dal comma 2, dove si fa riferimento alle attività di cui al comma 1, ossia quelle non soggette al DLgs 81/08 (luoghi non di lavoro e pochi altri casi).

Vedi anche l’opuscolo distribuito dal Ministero dell’interno, dopo l’entrata in vigore del DPR 151/11. In tale opuscolo viene riportato quanto segue:

2. Abolizione della duplicazione del Registro dei controlli. È stato eliminato il Registro dei controlli, manutenzione, informazione e formazione del personale, che duplica adempimenti già previsti dalla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro.

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